“Calamità naturali” o di “eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia” nulla hanno a che vedere con una, come soprannominata, pandemia mondiale e soprattutto con le emergenze di tipo sanitario. “Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo in Italia”. ![]() Lo ha stabilito, con una sentenza che farà discutere, il giudice di Pace del tribunale di Frosinone, Emilio Manganiello che non si è limitato solo ad annullare la sanzione elevata a padre e figlia, che erano stati bloccati fuori casa e mentre erano diretti a fare rifornimento di acqua ad una fontanella a scheda, ma ha anche motivato la decisione della sentenza 516/2020 che rigetta la sanzione di oltre 400 euro a persone.Į non per illegittimità costituzionale dei DPCM di Conte ma illegittimità addirittura dello Stato di Emergenza che può essere dichiarato solo dalla Protezione Civile, come recita appunto il Codice della Protezione Civile. Le sanzioni elevate per motivi legati all’epidemia COVID-19 sono illegittime. La sentenza parla di incostituzionalità del Decreto di Emergenza che si basa sul codice della Protezione Civile che può intervenire solo per calamità naturali o danni provocati dall’uomo ma non in ambito sanitario. ![]() Coronavirus, il giudice di Pace di Frosinone annulla le multe emesse durante la quarantena
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